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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione
1. I capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima.
2. I capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.

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