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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

Art. 3
Strumenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio- riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

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