LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14
PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
Art. 8
Organizzazione dei servizi
1. Gli uffici competenti di cui all'art. 6 della legge n. 68 del 1999 sono individuati nelle Province, le quali operano nel rispetto dei criteri delle modalità di gestione dei servizi previsti dalla L.R. n. 25 del 1998.
2. La Regione realizza il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della presente legge.