Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

Capo I
Principi
Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale, nel rispetto delle scelte dei singoli destinatari e con il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle loro associazioni, delle famiglie, delle parti sociali, delle istituzioni, ivi comprese quelle del sistema educativo, delle cooperative sociali di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno, e dei consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché alla legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 e successive modifiche, e dei servizi interessati.
2. A tale fine la Regione:
a) disciplina le competenze regionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 Sito esterno;
b) promuove e sostiene l'inserimento lavorativo in forma dipendente, autonoma ed autoimprenditoriale, delle persone disabili ed in stato di svantaggio individuale e sociale;
c) promuove la cultura dell'integrazione, tramite un sistema coordinato di azioni, volte a favorire l'inserimento lavorativo e la stabilizzazione nel posto di lavoro delle persone disabili e svantaggiate, avvalendosi a tal fine anche della collaborazione e del coinvolgimento delle famiglie.
3. Nell'ambito degli indirizzi di cui all'art. 3 della legge regionale 27 luglio 1998, n. 25, la Regione promuove il diritto e l'accesso al lavoro delle persone disabili ed in condizione di svantaggio personale e sociale ricercando l'integrazione tra le competenze e i servizi provinciali e locali coinvolti nel percorso per l'inserimento al lavoro e per l'occupazione. La Regione promuove la concertazione di detti indirizzi programmatici con le parti sociali e le associazioni esponenziali delle categorie di persone destinatarie degli interventi.
Art. 2
Destinatari ed ambito di applicazione
1. I capi I, II e IV della presente legge si applicano alle persone, d'ora in poi definite "persone disabili", di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 68 del 1999 Sito esterno, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18 della medesima.
2. I capi I, III e IV della presente legge si applicano alle persone in condizione di svantaggio personale e sociale nel mercato del lavoro, nei limiti e secondo le determinazioni stabilite dalla Giunta regionale nel piano annuale di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998. Ai fini della presente legge per "persone svantaggiate" si intendono quelle di cui al presente comma e, in ogni caso, le persone di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 25 novembre 1996, n. 45.
Art. 3
Strumenti
1. Le finalità di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:
a) iniziative di formazione, di tirocinio, di orientamento, di transizione al lavoro, nonché di riqualificazione, anche attraverso percorsi di recupero scolastico, delle persone di cui all'art. 2, in raccordo con le valutazioni della commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 Sito esterno;
b) un sistema integrato di servizi per il lavoro, socio- riabilitativi, formativi ed educativi anche di accompagnamento tutoriale nel posto di lavoro;
c) un sistema di incentivi e di convenzioni volto al proficuo inserimento lavorativo;
d) servizi per i datori di lavoro di supporto ed accompagnamento alla realizzazione degli adempimenti richiesti dalla legge n. 68 del 1999 Sito esterno.
2. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è improntata ai seguenti principi:
a) coinvolgimento e partecipazione delle famiglie dei destinatari degli interventi;
b) integrazione e collaborazione fra i servizi competenti, anche educativi, favorendo l'inserimento professionale e l'occupazione delle persone disabili e svantaggiate;
c) finalizzazione delle attività di orientamento al supporto ed allo sviluppo delle attitudini e delle capacità professionali delle persone disabili e svantaggiate;
d) personalizzazione delle attività di formazione e verifica dell'efficacia, in ragione delle peculiarità concernenti l'inserimento al lavoro delle persone disabili e svantaggiate;
e) cooperazione fra soggetti pubblici e privati nella realizzazione degli interventi, valorizzando, in particolare la funzione delle cooperative sociali.

Espandi Indice