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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE

Capo III
Inserimento al lavoro delle persone svantaggiate
Art. 14
Programmazione delle attività e realizzazione degli interventi
1. La programmazione regionale e provinciale di cui alla L.R. n. 25 del 1998, relativamente ai destinatari ed agli interventi di cui al presente capo, è orientata ai principi e si avvale degli strumenti di cui agli artt. 9 e 10.
2. I provvedimenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 25 del 1998 individuano specifiche misure di politica attiva del lavoro, le categorie di persone svantaggiate destinatarie degli interventi e le priorità d'azione per le Province.
3. I programmi provinciali di cui al comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 25 del 1998 definiscono specifiche misure di politica attiva e di socializzazione al lavoro delle persone svantaggiate, nel rispetto dei principi di cui al capo I della presente legge.
Art. 15
Strumenti di affiancamento e supporto delle iniziative
1. La programmazione delle attività di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 14 può prevedere misure di accompagnamento agli interventi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, coordinate con le attività dei Comuni in materia di assistenza sociale.
2. A tale fine possono essere altresì stipulate convenzioni con soggetti pubblici o privati.

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