LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.
2. A tale fine i Comuni:
a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/1999;
b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell'art. 150 del D.Lgs. 112/1998 ;
c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;
f) concorrono con le Province alla predisposizione dei piani annuali, presentando proposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;
g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.
3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.
4. I Comuni perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.