LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000
Art. 8
Piano annuale provinciale
1. In conformità con il programma poliennale e tramite concertazioni con i Comuni, la Provincia, contestualmente al bilancio preventivo, approva i piani annuali degli interventi per gli istituti culturali e i beni culturali, previo parere conforme dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali.
2. Il piano contiene, collocandole in un quadro organico di intervento:
a) le iniziative nei singoli settori che la Provincia e i Comuni intendono realizzare, con indicazione delle risorse messe a disposizione;
b) le proposte relative agli interventi di competenza dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali.
3. La Provincia trasmette annualmente alla Regione e all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali una relazione sullo stato di realizzazione dei piani annuali, corredata di una rendicontazione sull'utilizzo delle risorse finanziarie attribuite, predisposta secondo le modalità stabilite dall'amministrazione regionale.