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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 12
I servizi e la cooperazione bibliotecaria
1. Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:
a) la corretta conservazione dei documenti;
b) la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
c) l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
d) l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
2. L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.
3. Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni e le Province territorialmente competenti, costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.
4. Le biblioteche e gli archivi partecipano, con il concorso delle rispettive Province e il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.

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