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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 51 del 27 marzo 2000

Art. 7
Programmazione regionale
1. Nell'attuazione della politica di intervento in materia di beni e istituti culturali la Regione persegue il metodo della concertazione con gli Enti locali tramite la Conferenza Regione-Autonomie locali istituita dall'art. 25 della L.R. 3/1999.
2. La Giunta regionale, acquisiti i pareri della Conferenza Regione-Autonomie locali e dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, predispone il programma poliennale degli interventi, tenendo conto, tra l'altro, delle proposte di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività formulate dalla Commissione per i beni e le attività culturali di cui all'art. 210 della L.R. 3/1999 e degli interventi di promozione turistica e ambientale. Il programma poliennale è coordinato con i piani di sviluppo regionale nel campo delle infrastrutture della comunicazione e delle politiche formative ed educative.
3. Il Consiglio regionale, contestualmente al bilancio preventivo, approva il programma poliennale che prevede:
a) le linee programmatiche e gli obiettivi da realizzare distinti tra organizzazione bibliotecaria e organizzazione museale;
b) i criteri e le priorità per la destinazione delle risorse nonché gli interventi da incentivare;
c) i parametri per valutare i risultati dell'intervento regionale;
d) le percentuali di ripartizione delle risorse regionali per l'organizzazione bibliotecaria e per quella museale.
4. La Giunta regionale, acquisite le istruttorie dei piani bibliotecari e di quelli museali condotte congiuntamente dall'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali e dalle Province, approva annualmente l'assegnazione alle Province delle risorse necessarie all'attuazione delle iniziative di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 8, il finanziamento delle attività di competenza dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali nonché quello degli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3, stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati. In caso di parziale realizzazione del piano annuale provinciale la Giunta regionale provvede, previo parere dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, al recupero delle somme non impegnate in sede di assegnazione dei fondi per gli anni successivi.
5. Il finanziamento regionale può riguardare la seguente tipologia di interventi:
a) avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b) costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c) costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi;
d) progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria dell'Emilia-Romagna;
e) interventi per l'incremento, la tutela, la catalogazione, la conservazione ed il restauro del patrimonio culturale;
f) attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g) attività di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.
6. Sono ricompresi nella programmazione regionale gli interventi di ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici storici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
7. Il finanziamento regionale dei piani annuali provinciali di cui all'art. 8 riguarda esclusivamente gli interventi di cui alle lett. a) e b) del comma 5 e quelle del precedente comma 6.

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