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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato21/06/2022
2. Testo Coordinato28/12/2021
3. Testo Coordinato26/11/2020
4. Testo Coordinato01/08/2019
5. Testo Coordinato03/06/2019
6. Testo Coordinato27/12/2018
7. Testo Coordinato16/03/2018
8. Testo Coordinato18/07/2017
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato17/07/2014
11. Testo Coordinato27/06/2014
12. Testo Coordinato24/10/2013
13. Testo Coordinato12/02/2010
14. Testo Coordinato30/11/2009
15. Testo Coordinato21/12/2007
16. Testo Coordinato26/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Coordinato28/12/2004
19. Testo Coordinato28/07/2004
20. Testo Originale25/05/2004

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2015

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

Art. 13

(modificata lett. b) comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)

Soprintendenza per i beni librari e documentari
1. La Soprintendenza per i beni librari e documentari provvede alla vigilanza sul patrimonio librario e documentario esistente nel territorio regionale, istruendo e predisponendo in particolare gli atti concernenti l'esercizio delle funzioni amministrative di tutela e vigilanza delegate alle Regioni ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 3/1972 Sito esterno, nonché esercitando ogni altra funzione, di competenza regionale, prevista in materia dalla legislazione vigente.
2. Nell'ambito dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali il servizio di Soprintendenza per i beni librari e documentari svolge altresì le seguenti funzioni:
a) promuove la rilevazione dei patrimoni bibliografici e documentari esistenti nel territorio regionale indipendentemente dalla loro afferenza istituzionale;
b) costituisce il catalogo unico delle biblioteche emiliano-romagnole, avvalendosi delle tecnologie informatiche e telematiche, e collabora con i centri di documentazione delle Province, con i sistemi bibliotecari, con le biblioteche e gli archivi statali, con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, con le altre Regioni e le Università al fine di permettere lo scambio e favorire l'integrazione tra le banche dati regionali e nazionali;
c) supporta, con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti documentarie locali e la definizione di standard di servizio da conseguire;
d) esprime parere circa l'organizzazione bibliotecaria, l'istituzione o la riorganizzazione istituzionale e funzionale di biblioteche, archivi, mediateche, centri di documentazione e nuovi servizi;
e) vigila sulla conservazione e sugli interventi di prevenzione, riproduzione e restauro, in collaborazione con gli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio.

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