LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 1
Principi
1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 e al capo VII del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.
2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali.
3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.
4. Le norme della presente legge si applicano altresì ai beni e agli istituti culturali la cui gestione sarà trasferita dallo Stato agli enti locali in applicazione del Capo V, Titolo IV, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 .
5. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste;
b) per "beni culturali" , i beni definiti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 148 del D.Lgs. n.112/1998 ad esclusione degli istituti culturali.