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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2015, n. 13

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 6
Attribuzioni dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali
1. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 29/1995 e dagli artt. 208 e 209 della L.R. 3/1999, all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali spetta altresì:
a) curare per la Regione il raccordo tecnico-scientifico tra gli Enti Locali, gli organi statali della tutela e gli Istituti Centrali del ministero per i beni e le attività culturali;
b) curare il concorso regionale all'esercizio della tutela e alla definizione degli standard di catalogazione e restauro di cui all'art. 149 del D.Lgs. 112/1998 Sito esterno;
c) esprimere parere alla Giunta regionale in relazione agli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3;
d) promuovere iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale.
2. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, in base alla programmazione poliennale di cui all'articolo 7, propone all'approvazione della Regione la suddivisione per destinazione di intervento dei fondi annuali per la programmazione bibliotecaria e per quella museale coordinati con il programma delle proprie attività di cui al comma 1.
3. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, d'intesa con gli enti interessati, può concorrere altresì all'acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di particolare valore artistico, storico e documentario da destinare all'incremento del patrimonio culturale delle organizzazioni bibliotecaria e museale regionali.
4. L'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali si avvale di norma di una Commissione consultiva da istituire entro sei mesi dalla data di promulgazione della presente legge a norma dell'art. 3, comma 2 della L.R. 29/95 e dello Statuto dell'Istituto stesso. La Commissione consultiva, la cui composizione sarà definita con le organizzazioni professionali del settore, potrà giovarsi di articolazioni territoriali e tematiche e concorrerà in particolare alla definizione degli obiettivi di qualità di cui all'art. 10.

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