Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 30/07/2019 | |
2. | ![]() | 27/07/2018 | |
3. | ![]() | 27/12/2017 | |
4. | ![]() | 20/12/2013 | |
5. | ![]() | 12/02/2010 | |
6. | ![]() | 29/01/2003 | |
7. | ![]() | 24/12/2002 | |
8. | ![]() | 23/08/1988 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1. Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2. L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3. Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409
e della normativa nazionale vigente.
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