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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato28/12/2023
2. Testo Coordinato29/07/2022
3. Testo Coordinato28/12/2021
4. Testo Coordinato06/11/2019
5. Testo Coordinato27/12/2017
6. Testo Coordinato18/07/2017
7. Testo Coordinato23/12/2016
8. Testo Coordinato29/07/2016
9. Testo Coordinato30/05/2016
10. Testo Coordinato26/02/2016
11. Testo Coordinato20/12/2013
12. Testo Coordinato25/07/2013
13. Testo Coordinato28/07/2011
14. Testo Coordinato26/07/2011
15. Testo Coordinato03/02/2009
16. Testo Coordinato27/07/2007
17. Testo Coordinato22/12/2005
18. Testo Originale18/02/1994

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/12/2018

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 14
Organizzazione museale regionale
1. I musei e i beni culturali costituiscono sistemi integrati sul territorio, che interagiscono e cooperano con gli altri istituti culturali per garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio culturale della regione e per promuovere la sua funzione educativa, nonché la sua corretta conservazione e valorizzazione anche ai fini del turismo culturale.
2. L'organizzazione museale regionale è costituita dai musei, dai siti e dagli oggetti di rilevanza monumentale, artistica e archeologica, nonché dalle raccolte d'interesse artistico, storico, tecnico-scientifico, archeologico, paleontologico, etno-antropologico e naturalistico appartenenti agli enti locali o convenzionati.
3. I musei e i beni culturali trasferiti in gestione dallo stato a norma dell'art. 150 dal D.Lgs. 112/1998 Sito esterno vengono ricompresi a tutti gli effetti nell'organizzazione museale regionale.

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