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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 3

(prima aggiunta lett. l bis) al comma 1 e modificato comma 3 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi abrogata lett. f) comma 1 e modificato comma 3 da art. 12 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita, nel rispetto del principio di autonomia degli enti locali, le funzioni di indirizzo e programmazione in materia di beni e istituti culturali degli enti locali o ad essi affidati. In particolare la Regione:
a) predispone il programma poliennale e approva il piano annuale previsti dall'art. 7;
b) attua interventi diretti, di norma tramite convenzioni, per progetti di valorizzazione di beni e istituti culturali di particolare rilevanza, anche a seguito delle proposte della Commissione di cui all'art. 210 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
c) promuove, di norma tramite convenzioni, programmi di collaborazione e cooperazione con le altre Regioni, le Università degli studi, gli organi dello Stato e gli organismi internazionali operanti nel settore;
d) promuove e coordina il censimento e la catalogazione dei beni culturali secondo le metodologie nazionali definite in cooperazione con gli organi statali competenti;
e) promuove e coordina gli interventi di manutenzione, di conservazione e di restauro sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti;
f) abrogata.
g) individua, con il concorso degli organismi statali, internazionali, degli Enti locali e delle organizzazioni professionali, gli standard per la gestione di beni e istituti culturali, anche per quanto concerne il rapporto con gli utenti, la professionalità e le competenze specialistiche bibliotecarie, archivistiche e museali degli operatori;
h) promuove la costituzione di banche dati, la messa in rete delle notizie relative ai beni culturali e la loro valorizzazione attraverso la diffusione delle informazioni con i diversi mezzi di comunicazione;
i) coordina, anche attraverso iniziative specifiche, la rilevazione dei dati sugli istituti culturali, i loro servizi e attività, nonché sulla relativa utenza;
l) promuove la formazione specialistica e l'aggiornamento degli operatori degli istituti culturali;
l bis) può assegnare e concedere contributi per sostenere la realizzazione di progetti per obiettivi specifici presentati dai Comuni o dalle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), nel caso in cui le funzioni in materia di promozione culturale siano esercitate in forma associata.
2. La Regione stipula convenzioni con soggetti pubblici e privati titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria e di quella museale regionali. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'art. 7 e comportano l'obbligo per tali soggetti di garantire l'accesso al proprio patrimonio e ai relativi servizi culturali.
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere c), d), e),... g), h), i), l) e l bis) del comma 1 e di quelle del comma 2 la Regione si avvale di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, al quale si applicano le disposizioni previste dal capo II del titolo III della L.R. 27 maggio 1994, n. 24.

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