LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 11
Organizzazione bibliotecaria regionale
1.
Le biblioteche e gli archivi storici sono istituti culturali che concorrono, secondo la loro specifica caratterizzazione storica e istituzionale e la loro prevalente tipologia, all'attuazione del diritto di tutti i cittadini all'informazione e all'educazione permanente, nonché allo sviluppo della ricerca e della conoscenza mediante la raccolta, l'ordinamento, la conservazione, la messa a disposizione del pubblico dei documenti e l'erogazione dei servizi informativi.
2.
L'organizzazione bibliotecaria regionale è costituita dall'insieme di biblioteche, archivi, fototeche, fonoteche, videoteche, mediateche e altri centri di documentazione e informazione, comunque denominati, degli Enti locali e di altri soggetti pubblici e privati convenzionati, e dal complesso dei servizi e delle attività rivolte a favorire l'accesso di tutti i cittadini alla conoscenza e all'informazione.
3.
Gli archivi degli Enti locali o comunque di interesse locale afferiscono di diritto, a tutti gli effetti, all'organizzazione bibliotecaria regionale nel rispetto del
D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e della normativa nazionale vigente.