LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 12
(modificati comma 3 e comma 4 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13)
I servizi e la cooperazione bibliotecaria
1.
Le biblioteche forniscono i servizi di cui al comma 1 del precedente articolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, mediante:
a)
la corretta conservazione dei documenti;
b)
la catalogazione del materiale secondo le regole catalografiche nazionali e internazionali;
c)
l'organizzazione funzionale degli spazi e l'utilizzo di attrezzature idonee all'efficace erogazione dei servizi;
d)
l'impiego di personale qualificato in grado di gestire attività di alta complessità tecnico-scientifica.
2.
L'uso delle biblioteche e degli archivi è gratuito per quanto riguarda i servizi di consultazione dei documenti e dei cataloghi, la lettura e il prestito. Le biblioteche, singole o associate, gli archivi e i centri di documentazione possono sottoporre a tariffa i servizi volti a soddisfare richieste specifiche personalizzate, il prestito interbibliotecario e la riproduzione di documenti e cataloghi. I proventi finanziano le attività dell'istituto.
3.
Le biblioteche degli Enti locali e quelle convenzionate incrementano le proprie risorse informative e forniscono i loro servizi in collaborazione con altre biblioteche e istituti presenti nel territorio e di livello regionale, nazionale ed internazionale, al fine di realizzare un servizio bibliotecario integrato. Gli enti titolari di biblioteche, centri di documentazione e archivi, d'intesa con i Comuni
..., costituiscono sistemi bibliotecari, archivistici e informativi, per il miglioramento dei servizi al pubblico, attraverso la stipula di convenzioni.
4.
Le biblioteche e gli archivi partecipano, con
... il coordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali, alla definizione e sperimentazione degli standard di cui all'art. 10, adeguando ad essi le proprie strutture e servizi.