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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

Art. 7

(prima modificati comma 3, modificate lett. a) e lett. e) comma 5, sostituito comma 4, abrogato comma 7 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi modificato comma 3 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22, poi sostituito comma 4 da art. 7 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24, infine sostituito da art. 8 L.R. 26 novembre 2020)

Programmazione regionale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il programma pluriennale, di norma triennale, in materia di musei, archivi storici, biblioteche e beni culturali. La Giunta, nella predisposizione della proposta, tiene conto anche delle indicazioni fornite dal Comitato scientifico per il patrimonio culturale di cui all’art. 5 della l.r. n. 7 del 2020 (Riordino istituzionale e dell'esercizio delle funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale. Abrogazione delle leggi regionali 10 aprile 1995, n. 29 e 1° dicembre 1998, n. 40 e modifica di leggi regionali) e dal Consiglio delle autonomie locali.
2. Il programma pluriennale in particolare prevede:
a) gli obiettivi da perseguire distinti tra organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale, le priorità e gli indirizzi per il riparto delle risorse tra i diversi settori e le diverse tipologie di intervento;
b) gli indirizzi e gli obiettivi generali per la definizione delle convenzioni e degli accordi;
c) i parametri per la valutazione dei risultati degli interventi regionali.

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