LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 26 novembre 2020, n. 7Art. 9
Valorizzazione e gestione dei beni culturali
1.
I beni culturali, di cui alla lett. a) dell'
art. 148 del D.Lgs. 112/1998, di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.
2.
La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.
3.
La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, valutati gli orientamenti della Commissione di cui all'
art. 154 del D.Lgs. 112/1998.
4.
Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.