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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato29/11/2019
2. Testo Coordinato01/08/2019
3. Testo Coordinato03/06/2019
4. Testo Coordinato20/12/2018
5. Testo Coordinato25/11/2016
6. Testo Coordinato29/07/2016
7. Testo Coordinato09/05/2016
8. Testo Coordinato29/12/2015
9. Testo Coordinato30/07/2015
10. Testo Coordinato30/04/2015
11. Testo Coordinato12/03/2015
12. Testo Coordinato18/11/2014
13. Testo Coordinato18/07/2014
14. Testo Coordinato20/12/2013
15. Testo Coordinato21/12/2012
16. Testo Coordinato22/12/2011
17. Testo Coordinato12/02/2010
18. Testo Coordinato29/10/2008
19. Testo Coordinato26/07/2007
20. Testo Coordinato29/12/2006
21. Testo Coordinato28/07/2006
22. Testo Coordinato06/06/2006
23. Testo Coordinato18/02/2005
24. Testo Coordinato28/12/2004
25. Testo Coordinato01/08/2002
26. Testo Originale27/11/2001

Data di pubblicazione della legge modificante : 10/02/2022

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 31 del 10 febbraio 2022

Art. 5

(modificati commi 1, 2, 3, 4, modificata lett. f) comma 2 da art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13,poi modificata lett f) comma 2 da art. 9 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22)

Funzioni dei Comuni
1. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012concorrono all'attuazione delle finalità della presente legge attraverso l'organizzazione e l'apertura al pubblico di servizi culturali e informativi integrati, al fine di garantire il diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla formazione permanente.
2. A tale fine i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012:
a) provvedono, secondo la legislazione vigente, all'istituzione e alla gestione degli istituti culturali e ne approvano i relativi regolamenti e carte dei servizi, promuovendone l'autonomia gestionale, secondo quanto previsto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 208 della L.R. 3/1999;
b) provvedono alla gestione dei musei e degli altri beni e istituti culturali loro trasferiti ai sensi dell' art. 150 del D.Lgs. 112/1998;
c) assicurano l'inventariazione e la catalogazione dei beni culturali di loro titolarità secondo le metodologie definite dai competenti organi statali, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
d) assicurano la conservazione e la tutela dei beni culturali di loro titolarità o loro affidati, attraverso la realizzazione di interventi di manutenzione e restauro secondo metodologie concordate con gli organi statali competenti, avvalendosi di norma dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali;
e) provvedono all'integrazione tra gli istituti culturali e i servizi informativi, promuovendo il collegamento tra le proprie reti informative e quelle degli altri enti e organismi;
f) presentanoproposte che riguardano in particolare lo sviluppo delle strutture e dei servizi al fine di adeguarli agli standard regionali e nazionali e alle raccomandazioni degli organismi internazionali;
g) promuovono e valorizzano i patrimoni conservati nei propri istituti culturali e i beni culturali di cui hanno la titolarità o la gestione;
h) provvedono, anche attraverso gli strumenti urbanistici di programmazione e attuazione e con il concorso dei musei civici, all'individuazione, salvaguardia e valorizzazione dei beni artistici, culturali e naturali del proprio territorio.
3. Per la realizzazione di tali funzioni i Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012si avvalgono di figure specifiche e specialistiche quali bibliotecari, archivisti, museologi ed altri esperti dei beni culturali.
4. I Comuni anche attraverso le Unioni di Comuni istituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012perseguono l'integrazione delle risorse ed il potenziamento della cooperazione culturale attraverso la sottoscrizione di accordi di programma o la stipula di convenzioni e, inoltre, approvano specifiche iniziative ai fini della promozione turistica dei beni culturali del proprio territorio.

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