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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 1

(prima modificata lett a) ed inserita lett. b bis) comma 5 da  art.9 L.R. 10 febbraio 2022, n. 2, successivamente soppresso comma 4 e modificata lett. b)  comma 5 da art. 13 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Principi
1. La Regione Emilia-Romagna esercita le funzioni di cui al D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3e al capo VII del titolo III del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini.
2. L'istituzione e la programmazione degli istituti culturali perseguono i fini di informazione, documentazione e formazione permanente dei cittadini in raccordo con le finalità educative generali.
3. La Regione, in concorso con gli enti locali, promuove l'autonomia e lo sviluppo degli istituti culturali e dei relativi servizi e attività con particolare riguardo all'organizzazione bibliotecaria e documentaria e all'organizzazione museale.
4. abrogato.
5. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per "istituti culturali" le biblioteche, gli archivi storici e i musei degli enti locali o di interesse locale, nonché le loro articolazioni miste , le Case e studi delle persone illustri dell'Emila Romagna;
b) per "beni culturali" , i beni definiti ....
b bis) per “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna” i patrimoni culturali ed i luoghi di cultura ubicati nella Regione Emilia-Romagna, le strutture abitate e vissute da persone che hanno dato lustro al territorio regionale con l’attività intellettuale e artistica.

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