LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13 L.R. 10 febbraio 2022, n. 2 L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 2
Finalità
1.
Per attuare i principi di cui all'art. 1 la Regione:
a)
favorisce lo sviluppo degli istituti culturali attraverso forme di collaborazione tra gli stessi e con lo Stato, le Università, gli Enti locali, le Fondazioni bancarie ed altri enti pubblici e privati, promuovendo l'autonomia gestionale nelle forme più appropriate a seconda delle caratteristiche dei singoli beni e istituti culturali e delle esigenze di conservazione e valorizzazione degli stessi;
b)
promuove lo sviluppo dei servizi e delle attività riferiti ai beni culturali in particolare attraverso interventi diretti o convenzioni e accordi con lo Stato ed enti pubblici e privati;
c)
promuove il raccordo delle politiche del settore con quelle relative a istruzione e formazione, occupazione, turismo, ambiente e territorio, riqualificazione urbana, sviluppo economico e sociale.