Art. 6
(prima sostituito comma 2 da
art. 86 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, poi aggiunto comma 4 bis. da
art. 13 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14, poi sostituito da
art. 7 L.R. 26 novembre 2020, n. 7, modificata lett. c) ed inserita la lettera i bis) da
art. 7 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13, infine modificata lett. b) comma 1 e aggiunta lett. i-ter) comma 2 da
art. 11, L.R. 10 febbraio 2022, n. 2)
Modalità di svolgimento delle funzioni regionali
1.
Per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3 la Regione può:
a)
attuare interventi diretti, tra i quali l’acquisizione di beni e servizi, studi, ricerche, e l’organizzazione di iniziative ed eventi;
b)
stipulare accordi o convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni altri soggetti pubblici o privati anche favorendone la cooperazione;
c)
stipulare convenzioni con gli enti individuati quale sede di conservazione dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico per i quali è previsto il deposito legale;
d)
acquistare e concorrere all’acquisto di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario.
a)
avvio di nuovi servizi e allestimenti, potenziamento e gestione delle strutture e delle infrastrutture tecnologiche anche per la cooperazione e la gestione associata degli istituti culturali;
b)
costruzione, acquisizione, ristrutturazione e restauro di edifici adibiti o da adibire a sedi di istituti culturali ed alle attività ad essi connesse;
c)
costituzione e scambio di banche dati e di altri supporti informativi condivisi, realizzazione e manutenzione di sistemi informativi per biblioteche, archivi e musei, acquisizione e implementazione di tecnologie per i beni culturali, progetti e attività nel settore delle digital humanities;
d)
progetti e attività di valorizzazione di beni, raccolte e istituti culturali di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dell'organizzazione museale e di quella bibliotecaria e archivistica dell'Emilia-Romagna;
e)
interventi per l'incremento, la catalogazione, la digitalizzazione ed il restauro del patrimonio culturale e delle raccolte delle biblioteche, degli archivi, dei musei e degli altri istituti culturali;
f)
attività di formazione specialistica e aggiornamento degli operatori;
g)
attività di educazione al patrimonio e di promozione attraverso iniziative espositive, didattiche e divulgative del patrimonio culturale;
h)
attività e progetti di promozione del libro e della lettura;
i)
ristrutturazione, recupero, restauro e adeguamento di edifici adibiti o da adibire a sedi bibliotecarie, museali o archivistiche e alle attività culturali connesse.
i bis)
acquisizione di beni, fondi, raccolte e collezioni di valore artistico, storico e documentario ai fini dello sviluppo delle organizzazioni bibliotecaria, archivistica e museale regionali.
i-ter)
attività volte a promuovere la valorizzazione, la gestione e la fruizione delle “Case e studi delle persone illustri dell’Emilia Romagna”.
3.
La Regione, inoltre, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti di Terzo settore di cui al
decreto legislativo n. 117 del 2017 , titolari di istituti culturali o di raccolte di riconosciuto interesse culturale o in grado di offrire servizi volti a perseguire le finalità della presente legge, qualora la rilevanza del patrimonio o dei servizi sia tale da concorrere all'ampliamento dell'organizzazione bibliotecaria, archivistica e museale regionale. Tali convenzioni riguardano la partecipazione a specifiche iniziative nell'ambito della programmazione regionale di cui all'articolo 7 e comportano l'obbligo per i soggetti titolari degli istituti di garantire l'accesso al patrimonio e ai relativi servizi culturali.
4.
La Giunta regionale approva gli schemi degli accordi e delle convenzioni e stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.