LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 30 luglio 2015, n. 13 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 L.R. 22 ottobre 2018, n. 14 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24 L.R. 26 novembre 2020, n. 7 L.R. 21 ottobre 2021, n. 13 L.R. 10 febbraio 2022, n. 2 L.R. 3 agosto 2022, n. 11
Art. 9
(modificati commi 1 e 3 da art. 14 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Valorizzazione e gestione dei beni culturali
1.
I beni culturali, di cui
di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) , di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.
2.
La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.
3.
La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
... .
4.
Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.