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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato10/02/2022
2. Testo Coordinato10/02/2022
3. Testo Coordinato21/10/2021
4. Testo Coordinato26/11/2020
5. Testo Coordinato27/12/2018
6. Testo Coordinato22/10/2018
7. Testo Coordinato29/12/2015
8. Testo Coordinato30/07/2015
9. Testo Originale27/03/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18

Art. 16
Norme transitorie
1. Ai procedimenti di concessione di contributi e erogazione finanziaria in corso all'entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione continuano ad applicarsi le disposizioni delle leggi regionali previgenti ancorché abrogate dall'art. 18.
2. Nel primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge non si applica il comma 5 dell'art. 10 e possono essere concessi contributi una tantum per il raggiungimento degli standard, previo esplicito impegno del soggetto proponente a concorrere per almeno il 50% della spesa complessiva.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, la Giunta regionale provvede alla predisposizione di un piano annuale secondo la procedura stabilita dal comma 4 dell'art. 7.

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