Storia delle modifiche apportate da :
Testo originale | Data di pubblicazione della legge modificante | ||
1. | ![]() | 10/02/2022 | |
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3. | ![]() | 21/10/2021 | |
4. | ![]() | 26/11/2020 | |
5. | ![]() | 27/12/2018 | |
6. | ![]() | 22/10/2018 | |
7. | ![]() | 29/12/2015 | |
8. | ![]() | 30/07/2015 | |
9. | ![]() | 27/03/2000 |
Data di pubblicazione della legge modificante : 15/12/2022
LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 18
NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI STORICI, MUSEI E BENI CULTURALI
Art. 9
(modificati commi 1 e 3 da art. 14 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)
Valorizzazione e gestione dei beni culturali
1.
I beni culturali, di cui
di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) , di proprietà o affidati in gestione agli enti locali fanno parte dell'organizzazione bibliotecaria regionale o dell'organizzazione museale regionale a seconda delle loro prevalenti tipologie.
2.
La gestione dei beni culturali è improntata al rispetto dell'interesse tecnico-scientifico e della loro più congrua fruizione in ragione dei molteplici rapporti culturali, sociali ed economici che essi istituiscono dal punto di vista territoriale e tematico.
3.
La valorizzazione dei beni culturali è promossa dalla Regione e dagli Enti Locali, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati
... .
4.
Ai fini dell'ottimale esercizio delle attività di gestione degli istituti culturali, gli enti titolari o affidatari dei beni adottano forme gestionali, anche di natura associativa con altri soggetti pubblici e privati, che favoriscano l'autonomia degli istituti e l'utilizzo coordinato delle risorse.