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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

Art. 38
Opere di interesse regionale o provinciale
1. Ai fini della realizzazione delle opere pubbliche previste dagli atti di programmazione ovvero dagli strumenti di pianificazione territoriale regionali o provinciali, continua a trovare applicazione quanto disposto dall'art. 158 della L.R. n. 3 del 1999.

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