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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20

Capo IV
CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
Art. 36
Contenuti della pianificazione
1. Le disposizioni del presente Titolo in merito ai contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono specificate e integrate da quanto disposto dall'Allegato che costituisce parte integrante della presente legge.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta d'intesa con la Conferenza Regione - Autonomie locali, può modificare l'Allegato di cui al comma 1, per dare attuazione a normative comunitarie o nazionali ovvero per adeguare le sue previsioni anche in considerazione dei risultati dell'applicazione della presente legge.

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