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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 10
Modificazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 26
1.
La lettera f) del comma 2 dell'art. 2 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 è sostituita dalla seguente:
"f) organizzare attività ricreative, culturali, musicali e sportive finalizzate al trattenimento degli ospiti. " .
2.
Il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26 è sostituito dal seguente:
"1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli od associati, che svolgono l'attività agricola mediante l'utilizzazione della propria azienda. Gli imprenditori possono avvalersi di familiari collaboratori di cui all'art.230 bis del Codice civile e di proprio dipendenti.".

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