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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 23

DISCIPLINA DEGLI ITINERARI TURISTICI ENOGASTRONOMICI DELL'EMILIA-ROMAGNA

Art. 9
Competenze dei Comuni e delle Province
1. I Comuni e le Province, oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, dispongono in merito alla localizzazione della segnaletica informativa degli " Itinerari Turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna " sulle strade di loro competenza, anche su proposta dell'Organismo di gestione.
2. È competenza delle Province effettuare i controlli, anche su richiesta del Comitato tecnico Regionale di cui all'art. 5, in merito al mantenimento delle condizioni e dei requisiti che hanno portato al riconoscimento dell'Itinerario.

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