LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000
Art. 2
Elenchi regionali delle Organizzazioni
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta verifica la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco e definisce i termini e le procedure per l'iscrizione.