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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 3
Organizzazioni di Produttori
1. Si considerano Organizzazioni di Produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative.
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di Produttori devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti agricoli;
b) essere costituite esclusivamente da produttori agricoli singoli o associati;
c) svolgere in modo prevalente un'attività di tipo economico;
d) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto o dei prodotti per cui si chiede l'iscrizione;
e) adottare disposizioni al fine di conseguire una effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonchè la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
f) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) prevedere, nello statuto o eventualmente, in altri atti societari, obblighi al fine di:
1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di Produttori;
2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno tre anni e un preavviso di almeno dodici mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione;
3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto o ai prodotti per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
4) garantire, attraverso sanzioni adeguate, l'osservanza da parte dei soci delle disposizioni adottate dall'Organizzazione stessa;
5) assicurare il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione;
6) rendere effettiva la tutela delle componenti minoritarie presenti nell'Organizzazione;
h) avere sede operativa nella Regione.
3. In deroga alle previsioni della lettera f) e del punto 3 della lettera g) del comma 2, le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
a) procedere a vendere direttamente fino al venticinque per cento della propria produzione;
b) commercializzare essi stessi, o per il tramite di un'altra Organizzazione di Produttori iscritta nell'apposito elenco, i prodotti che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione.
4. La Giunta specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

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