LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000
Art. 4
Contributi alle Organizzazioni di Produttori
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di Produttori che non abbiano beneficiato di analoghi finanziamenti nell'ambito di specifiche Organizzazioni Comuni di Mercato, contributi per la costituzione e il funzionamento amministrativo, per un periodo massimo di cinque anni dalla loro iscrizione nell'elenco.
2. Non possono beneficiare dei contributi previsti dal comma 1 le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che abbiano già interamente beneficiato dei contributi di funzionamento, anche qualora ottengano l'iscrizione nell'elenco delle Organizzazioni di Produttori.
3. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni dei Produttori che realizzino un ampliamento significativo delle attività dell'Organizzazione, in particolare l'estensione a nuovi prodotti o a nuovi settori d'intervento. Sono ammissibili ai contributi unicamente le spese di funzionamento amministrativo derivanti dai compiti aggiuntivi.
4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 3 anche le Associazioni di Produttori riconosciute ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n. 28, che, nel trasformarsi in una delle forme societarie necessarie per essere iscritte nell'elenco, realizzino le condizioni previste in detto comma.
5. Salvo quanto previsto al comma 7, l'importo dei contributi di cui ai commi 1 e 3 può raggiungere la misura massima del cento per cento dei costi sostenuti nel primo anno ed è ridotto del venti per cento per ciascun anno di esercizio, in modo che al quinto anno sia limitato al venti per cento dei costi effettivi di quell'anno. I contributi sono concessi in relazione alle spese sostenute entro il quinto anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività; l'erogazione dei contributi può avvenire entro il settimo anno di esercizio successivo alla data di iscrizione o di ampliamento dell'attività.
6. Sono spese ammissibili ai contributi ai sensi dei commi 1 e 3:
a) i costi per ottenere la disponibilità della sede dell'Organizzazione;
b) l'acquisto di attrezzature d'ufficio, compresi materiali e attrezzature informatiche;
c) i costi del personale;
d) le spese necessarie per l'ordinario funzionamento;
e) l'assistenza tecnico-economica;
f) l'assistenza giuridica e commerciale;
g) l'assistenza per la elaborazione di disciplinari relativi a metodi specifici di produzione e creazione di marchi;
h) l'assistenza per la creazione di sistemi di autocontrollo.
7. I contributi riferiti alle spese di cui alle lettere g) ed h) del comma 6 possono essere concessi nella misura massima del 50%.
8. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti nonchè i criteri generali per l'individuazione del concetto di ampliamento significativo di attività.