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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 6
Attività delle Organizzazioni Interprofessionali
1. Le Organizzazioni Interprofessionali svolgono la loro azione nella Regione o nella circoscrizione economica e, comunque tenendo conto degli interessi dei consumatori, perseguono in particolare le seguenti finalità:
a) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato;
b) contribuire ad un migliore coordinamento dell'immissione sul mercato dei prodotti, in particolare attraverso ricerche o studi di mercato;
c) accrescere la valorizzazione dei prodotti.
2. Le Organizzazioni svolgono in particolare le seguenti attività:
a) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per orientare la produzione verso prodotti più adatti al fabbisogno del mercato, soprattutto per quanto riguarda la qualità dei prodotti e la protezione dell'ambiente;
b) elaborare contratti tipo compatibili con la normativa comunitaria;
c) ricercare metodi atti a limitare l'impiego di fattori di produzione nocivi per l'ambiente nonchè a garantire la qualità dei prodotti e la salvaguardia dell'ecosistema;
d) mettere a punto metodi e strumenti per migliorare la qualità dei prodotti;
e) valorizzare e tutelare l'agricoltura biologica e le denominazioni d'origine, i marchi di qualità e le indicazioni geografiche;
f) promuovere la produzione integrata o altri metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
g) definire, per quanto riguarda le regole di produzione e di commercializzazione, disposizioni più restrittive delle normative comunitarie e nazionali.
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.

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