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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 7
Contributi alle Organizzazioni Interprofessionali
1. La Regione può concedere contributi alle Organizzazioni Interprofessionali per la realizzazione di programmi nell'ambito della filiera i cui effetti avvantaggino tutti i settori di essa. In particolare i programmi suddetti potranno riguardare le seguenti azioni:
a) ricerche e osservatori di mercato;
b) attività di ricerca per lo sviluppo del prodotto e la definizione delle regole di produzione;
c) valorizzazione delle produzioni delle singole filiere, in particolare tipiche e di qualità, nel rispetto dell'art. 28 del Trattato CE.
2. Il contributo può essere concesso nelle misure massime del settanta per cento della spesa ammissibile per le azioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 e del cinquanta per cento per l'azione di cui alla lettera c).
3. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonchè le modalità per la presentazione delle domande.

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