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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000

Art. 8
Controlli
1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti o l'inosservanza dei divieti previsti al comma 3 dell'art. 5, diffida l'Organizzazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge assegnando un congruo termine scaduto il quale dispone la cancellazione dall'elenco nonchè la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

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