LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 59 del 10 aprile 2000
Art. 9
Accordi del sistema agroalimentare
1. Le Organizzazioni Interprofessionali riconosciute sulla base dell'art. 5 possono richiedere alla Regione che eventuali accordi realizzati ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173 , dell'art. 21 del Regolamento (C.E) 2200/96 e dell'art. 41 del Regolamento (C.E) 1493/99, siano resi obbligatori per un periodo limitato, nei confronti di tutti gli operatori attivi nella regione o nella circoscrizione economica definita.
2. La possibilità di cui al comma 1 è consentita a condizione che gli accordi:
a) siano rappresentativi di almeno i 2/3 della produzione nonchè dei 2/3 della commercializzazione o della trasformazione;
b) siano compatibili con le regole di politica agricola comune e con le norme sulla libera concorrenza nell'Unione Europea;
c) abbiano durata limitata, ai sensi della normativa prevista nel comma 1.
3. La Regione valuta la richiesta sulla base dell'interesse generale del settore produttivo e può adottare i provvedimenti opportuni per rendere obbligatori gli accordi di cui al comma 1 o parte di essi per tutti gli operatori attivi.
4. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per l'applicazione del presente articolo.
5. La Regione comunica alla Commissione Europea le regole rese obbligatorie.