LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI(1)
Art. 13
Norma transitoria
1. Le disposizioni abrogate ai sensi dell'art. 12 rimangono applicabili ai procedimenti relativi alla concessione di contributi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note del Redattore:
(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)