LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI(1)
Art. 4
(sostituito articolo da art. 27 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)
Contributi alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la concessione dei contributi di cui al presente articolo ed eventuali criteri per le priorità dei finanziamenti.
Note del Redattore:
(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)