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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato11/05/2001
2. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 16/07/2015

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 maggio 2001 n. 14

L.R. 16 luglio 2015 n. 9

(1)

Art. 3

(sostituito articolo da art. 26 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori
1. Si considerano Organizzazioni di produttori e Associazioni di organizzazioni di produttori le persone giuridiche, costituite in forma di società di capitali, anche consortili e cooperative o una loro parte chiaramente definita, riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio).
2. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco le Organizzazioni di produttori e le Associazioni di organizzazioni di produttori devono possedere gli ulteriori seguenti requisiti:
a) essere costituite per singolo prodotto o per categoria di prodotti o per settori;
b) essere costituite e controllate da produttori agricoli singoli o associati;
c) rappresentare un volume significativo della produzione regionale del prodotto, dei prodotti o del settore per cui si chiede l'iscrizione;
d) adottare disposizioni al fine di conseguire un'effettiva concentrazione della produzione dei soci, una regolarizzazione dei prezzi alla produzione, nonché la promozione di tecniche colturali e di allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi delle produzioni;
e) provvedere direttamente o in nome e per conto dei soci all'effettiva immissione sul mercato dell'intera produzione degli stessi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
f) prevedere, nello statuto o eventualmente in altri atti societari, obblighi al fine di:
1) limitare l'adesione del socio, per il medesimo prodotto, ad una sola Organizzazione di produttori o ad una sola Associazione di organizzazioni di produttori, salvo che l'azienda sia costituita da unità di produzione distinte e situate in aree geografiche diverse;
2) assicurare un periodo minimo di adesione di almeno un anno e un preavviso di almeno tre mesi per l'eventuale richiesta di recesso dall'Organizzazione o dall'Associazione;
3) provvedere al controllo diretto di tutta la produzione dei soci relativamente al prodotto, ai prodotti o al settore per i quali si chiede l'iscrizione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3;
g) avere sede operativa nella regione.
3. In deroga alle previsioni del comma 2, lettera e) e punto 3 della lettera f), le Organizzazioni possono autorizzare i soci, nel rispetto delle condizioni dalle medesime stabilite, a:
a) procedere a vendere direttamente fino al 50 per cento della propria produzione;
b) commercializzare essi stessi i prodotti, che rappresentano un volume marginale rispetto al volume commercializzabile dalla loro Organizzazione o dalla loro Associazione o una tipologia merceologica non trattata ovvero allorquando, per ragioni tecniche o commerciali particolari, l'Organizzazione di produttori o l'Associazione di organizzazione di produttori non riesca a ritirare interamente il prodotto dei soci.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti previsti dal comma 2, delle deroghe previste dal comma 3 e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.

Note del Redattore:

(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)

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