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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 9 maggio 2001 n. 14

L.R. 16 luglio 2015 n. 9

(1)

Art. 1

(sostituito articolo da art. 24 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)

Finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Note del Redattore:

(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)

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