LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI(1)
Art. 2
(già sostituito comma 3 da art. 1 L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi modificato comma 1 da art. 25 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)
Elenchi regionali delle Organizzazioni
1. Sono istituiti appositi elenchi, gestiti dalla direzione generale competente in materia di agricoltura, in cui sono iscritte le Organizzazioni di Produttori, le Associazioni di organizzazioni di Produttori e le Organizzazioni Interprofessionali che ne facciano richiesta, in possesso rispettivamente dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 5.
2. L'iscrizione nell'elenco costituisce presupposto per la concessione dei contributi di cui alla presente legge.
3. La Giunta definisce le modalità di verifica dei requisiti, nonché i termini e le procedure per l'iscrizione nell'elenco.
Note del Redattore:
(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)