LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 24
DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI E DELLE ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI PER I PRODOTTI AGROALIMENTARI(1)
Art. 8
(già sostituito comma 2 da art. 3 L.R. 9 maggio 2001 n. 14 poi modificati commi 1 e 2 da art. 30 L.R. 16 luglio 2015 n. 9)
Controlli
1. La Regione è tenuta ad effettuare controlli sulla persistenza dei requisiti delle Organizzazioni di Produttori, delle Associazioni di organizzazioni di produttori e delle Organizzazioni Interprofessionali iscritte negli elenchi regionali.
2. La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco. In caso di mancato adeguamento, la Regione dispone la cancellazione dall'elenco, nonché la revoca, anche parziale, dei contributi concessi.
3. La Giunta regionale stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni dettate dai commi 1 e 2.
Note del Redattore:
(ai sensi dell' art. 32 L.R. 16 luglio 2015 n. 9 le disposizioni della presente legge così come da questa modificate o abrogate rimangono applicabili ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore)