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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 23
Limitazione delle nascite
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con modalità atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali, in collaborazione con le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda Unità sanitaria locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti convenzionati.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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