Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 4

(abrogata lett. g) comma 1 da art. 44 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Competenze delle Aziende Unità sanitarie locali
1. Le Aziende Unità sanitarie locali, mediante i propri Servizi veterinari, oltre alle funzioni loro demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono i seguenti compiti:
a) collaborano con i Comuni all'attuazione dell'anagrafe canina;
b) vigilano sull'attività dei servizi per il controllo della popolazione canina;
c) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani e dei gatti, al fine di verificarne l'idoneità igienico-sanitaria;
d) controllano lo stato di salute dei cani catturati e di quelli custoditi nelle strutture di ricovero;
e) attuano gli opportuni accertamenti ed indagini epidemiologiche, al fine di porre in essere adeguati interventi di lotta alle malattie trasmesse dai cani;
f) collaborano con i Comuni nella vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali;
g) abrogata.
h) partecipano all'attuazione dei programmi d'informazione ed educazione volti a favorire corretti rapporti uomo-animale ed il rispetto degli animali;
i) effettuano sterilizzazioni per la limitazione delle nascite dei gatti che vivono in libertà sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
l) effettuano la sterilizzazione dei cani ospitati presso le strutture di ricovero pubbliche o convenzionate, sulla base dei programmi di cui all'art. 23;
m) concordano, insieme ai Comuni competenti ed alle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, che le gestiscono, le iniziative atte a garantire le condizioni di salute e sopravvivenza delle colonie di gatti che vivono in libertà.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

Espandi Indice