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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato26/02/2016
2. Testo Coordinato21/10/2015
3. Testo Coordinato23/07/2010
4. Testo Coordinato28/12/2004
5. Testo Coordinato09/04/2001
6. Testo Originale10/04/2000

Data di pubblicazione della legge modificante : 27/07/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 17
Modalità di ricovero
1. I cani catturati o ritrovati devono essere immediatamente trasferiti alla struttura di ricovero per la custodia temporanea ed ivi sottoposti a visita veterinaria da parte dei veterinari addetti all'assistenza, o da parte dei veterinari delle Aziende Unità sanitarie locali. Qualora si tratti di cani identificati, la struttura di ricovero ne dà immediato avviso al proprietario.
2. I cani sono custoditi per il tempo necessario alla loro riconsegna ai proprietari od alla loro cessione ad eventuali richiedenti.
3. I cani sono tenuti in custodia temporanea per il termine massimo di sessanta giorni. Trascorso tale periodo, gli animali devono essere trasferiti in strutture idonee al ricovero permanente.
4. I cani catturati o ritrovati in condizioni effettive di randagismo, sprovvisti di tatuaggio o microchip, sono iscritti all'anagrafe canina in carico al Comune di riferimento ed identificati.
5. Nel caso di cessione dell'animale va data comunicazione entro quindici giorni al Comune di residenza del nuovo proprietario.
6. Le spese per il ricovero dei cani, nonché per gli eventuali trattamenti sanitari di cui all'art. 20, sono a carico dei proprietari, sulla base di tariffe determinate dall'Ente gestore, in riferimento al regolamento di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 16.
7. Le strutture di ricovero dovranno tenere un registro di entrata ed uscita degli animali, dal quale risultino almeno:
a) data di entrata e provenienza;
b) generalità del proprietario, in caso di rinuncia alla proprietà;
c) dati segnaletici ed identificativi dell'animale;
d) data di uscita e destinazione.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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