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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 1

(modificato comma 2 da art. 37 L.R. 27 luglio 2018, n. 11)

Principi, generalità e finalità
1. La Regione, recependo la Legge 14 agosto 1991, n. 281 Sito esterno "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo", e successive modifiche, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo ed animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
2. I Comuni, ... le Aziende Unità sanitarie locali, la Regione, con la collaborazione delle associazioni zoofile ed animaliste interessate non aventi fini di lucro, attuano, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, interventi ai sensi del comma 1 e per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina, al fine di prevenire il randagismo.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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