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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 aprile 2000, n. 27

Art. 26

(prima sostituito comma 2 da art. 5 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, poi modificato comma 2 da art. 59 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione indennizzerà gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali predatori, se accertate dalla Azienda Unità sanitaria locale competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalità per l'erogazione sono definite nel medesimo atto di cui all'art. 17, comma 3, della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), ferma restando l'applicazione dell'articolo 31, comma 3, della presente legge.

Note del Redattore:

L'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 ha disposto che a decorrere dalla sua entrata in vigore, le funzioni esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana ai sensi della presente legge sono esercitate dalla Regione.

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