LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 2 bis
(aggiunto da art. 15 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Nuove tecnologie
1. Con direttiva della Giunta regionale, rivolta agli Enti locali previo parere della competente commissione assembleare, sono individuate le procedure amministrative di rilascio di autorizzazioni di impianti a servizio di nuove tecnologie di trasmissione strumentali a quelle previste al comma 2 dell'articolo 1.
1.
Art. 2 ter
(aggiunto da art. 16 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Impianti a bassa potenza
1. Gli apparati radioelettrici di reti di comunicazione elettronica con potenza complessiva al connettore d'antenna non superiore a 2 watt sono soggetti alla sola comunicazione al Comune ed all'ARPA quarantacinque giorni prima della loro installazione nonché alle disposizioni degli articoli 6 bis e 11 della presente legge.
1.
2 bis.
Art. 6 bis.
(aggiunto da art. 18 L.R. 6 marzo 2007 n. 4)
Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva
1. Nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in coerenza con il catasto nazionale di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) è istituito presso l'ARPA il Catasto degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva.
2. A tal fine i gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono tenuti a presentare ad ARPA, entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge, l'elenco degli impianti installati. Entro il medesimo termine i Comuni sono tenuti a comunicare all'ARPA gli atti autorizzativi rilasciati ai sensi degli articoli 6 e 7.
1.
2.
9 bis.
9 ter.
9 quater.
3.
4.
01.
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 1 della L.R. 25 novembre 2002 n. 30 le funzioni previste dal presente comma sono validamente esercitate dal Comitato tecnico provinciale per l'emittenza radio e televisiva con la presenza di almeno cinque dei suoi componenti.