LEGGE REGIONALE 31 ottobre 2000, n. 30
NORME PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DALL'INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 154 del 3 novembre 2000
Art. 10
Risanamenti degli impianti fissi di telefonia mobile
1. Gli impianti esistenti di telefonia mobile che non rispettano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 o sono ricondotti a conformità ovvero sono delocalizzati. Tale adeguamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Per la finalità di cui al comma 1, i gestori di impianti presentano al Comune il Programma degli interventi di risanamento contenente le modalità ed i tempi di attuazione.
3. Gli interventi di delocalizzazione sono autorizzati dal Comune su parere dell'ARPA e dell'AUSL con le modalità di cui al comma 4 dell'art. 8.
4. Dell'avvenuta realizzazione degli interventi di adeguamento ai limiti di esposizione fissati dalla presente legge il gestore dà comunicazione al Comune entro trenta giorni dalla loro realizzazione.